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13/11/2020 - MACCHINE USATE: COME METTERLE IN SICUREZZA

Grazie a all’adozione di varie nuove normative a livello nazionale e internazionale, la situazione di sicurezza delle macchine è parecchio cambiata rispetto al passato.



Per avere macchine e impianti più sicuri infatti, sono state attuate alcune migliorie:




  • Per diminuire il grado di rischio è stata redatta una nuova regolamentazione che permetta ai costruttori e agli utilizzatori delle macchine di valutare in maniera più precisa il livello di sicurezza;

  • Una serie di migliorie delle norme da rispettare in fase di progettazione;

  • È poi entrata in vigore la Direttiva macchine 2006/42/CE, questa è stata molto utile per aumentare la sicurezza di macchine e impianti.



Dunque sono stati fatti passi notevoli per il miglioramento della sicurezza per quanto riguarda macchinari nuovi.



Rimane però il problema riguardante le macchine più vecchie, cioè quelle messe in sicurezza con le norme previgenti.



Nel 1996 è stata messa in vigore in Italia la prima Direttiva Macchine, prima di quell’anno le macchine non necessitavano di marcatura CE. C’è da considerare che queste costituiscono un’ampia fetta del mercato.



Di fatto, tra i macchinari presenti nel mercato si possono fare tre distinzioni:




  • Le macchine vecchie: quelle costruite prima del 1996 e che quindi rispondono alla legislazione dell’epoca;

  • Macchine non più nuove: quelle costruite tra il 1996 e il 2010, queste sottostanno alla direttiva 98/37/CE e DPR 459/96;

  • Le macchine nuove: quelle costruite dopo il 2010 e quindi che sottostanno alla direttiva 2006/42/CE e D.Lgs n. 17/2010.



 



Gli obblighi in merito alla sicurezza delle macchine:



In fase di costruzione occorre fare un’analisi dei rischi della macchina e determinarne i requisiti essenziali per far sì che essa sia conforme alle norme di sicurezza vigenti. Tale analisi dei rischi deve essere documentata e inserita nella documentazione tecnica.



Gli obblighi del datore di lavoro, fanno riferimento al Titolo III del D.lgs. n.. 81/2008 e al D.lgs. n. 17/2010.



Ai sensi della direttiva relativa ai “requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro”, recepita nell’ordinamento nazionale dal D.lgs n 81/08 il datore di lavoro deve:




  • adottare le misure necessarie al fine di far si che le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere e siano in grado di essere impiegate senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

  • utilizzare o ordinare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive applicabili, qualora non ci fossero direttive applicabili, conformi ai requisiti minimi fissati nell'allegato della direttiva 89/655/CEE;

  • fornire ai lavoratori informazioni e formazione per ciò che riguarda l'impiego delle attrezzature stesse;

  • rispettare gli obblighi dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008.



 



L’adeguamento delle macchine:



La Corte di Cassazione in merito all’adeguamento delle macchine si esprime così: “l’impossibilità di eliminare i rischi è ipotesi residuale che emerge solo dopo che l’imprenditore si è spinto agli ultimi confini tecnologici in materia di sicurezza e salute del lavoro, conformemente a quanto stabilito dall’art. 2087 C.C.’ (sent. del 27.09.1994)”.



Dunque se dovesse essere acquistata una macchina usata e già marcata CE, occorrerebbe rilevare se la certificazione sia ancora effettivamente valida.  Essa infatti potrebbe aver subito eventuali modifiche che potrebbero aver fatto decadere la marcatura CE precedente. È inoltre importante verificare che le manutenzioni ordinarie, straordinarie o altre siano state effettuate.



Il datore di lavoro ha poi l’obbligo di sottoporre le macchine ad una periodica valutazione dei rischi in modo da poter verificare l’uso corretto, la corretta installazione e l’eventuale necessità di adeguamento a nuove norme tecnico/normative.



Se l’adeguamento della macchina non implica modifiche nell’utilizzo, dell’interfaccia uomo – macchina e in generale dei rischi a cui è soggetto l’operatore/manutentore, la macchina non deve essere nuovamente marcata CE (art. 71, c5 dlgs 81).


<p>Grazie a all’adozione di varie nuove normative a livello nazionale e internazionale, la situazione di sicurezza delle macchine è parecchio cambiata rispetto al passato.</p>

<p>Sono stati fatti passi notevoli per il miglioramento della sicurezza per quanto riguarda macchinari nuovi.</p>

<p>Rimane però il problema riguardante le macchine più vecchie, cioè quelle messe in sicurezza con le norme previgenti.</p>

<p>Nel 1996 è stata messa in vigore in Italia la prima <strong>Direttiva Macchine, </strong>prima di quell’anno le macchine non necessitavano di marcatura CE. C’è da considerare che queste costituiscono un’ampia fetta del mercato.</p>

<p>Possiamo fare tre distinzioni sulle macchine:</p>

<p>- Le macchine vecchie: quelle costruite prima del 1996 e che quindi rispondono alla legislazione dell’epoca;</p>

<p>- Macchine non più nuove: quelle costruite tra il 1996 e il 2010, queste sottostanno alla direttiva 98/37/CE e DPR 459/96;</p>

<p>- Le macchine nuove: quelle costruite dopo il 2010 e quindi che sottostanno alla direttiva 2006/42/CE e D.Lgs n. 17/2010.</p>
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