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News 16/05/2022 - MOCA in plastica: cosa cambia con il nuovo regolamento EU?
Per MOCA in plastica s’intendono tutti gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Dal 23 settembre 2022 non potranno più essere immessi nel mercato i MOCA in plastica non conformi al nuovo regolamento UE n.2020/1245, che modifica e rettifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) n.10/2011. I MOCA conformi al regolamento UE nella versione antecedente al nuovo emendamento possono rimanere sul mercato fino ad esaurimento scorte. MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA PER I MOCA IN PLASTICA Se l’oggetto è destinato a venire più volte a contatto con i prodotti alimentari, le prove di migrazione devono essere effettuate tre volte su un unico campione, utilizzando ogni volta una diversa porzione di simulante alimentare. La migrazione della seconda prova, poi, non deve superare il livello osservato nella prima e, ugualmente, nella terza non deve superare il livello osservato nella seconda. La conformità dell’oggetto dunque deve essere verificata in base al livello di migrazione riscontrato nella terza prova e la stabilità dell’oggetto nel rapporto tra la prima prova e la terza. Se si osserva un aumento anche minimo della migrazione specifica dalla prima alla terza prova, l’esito è da considerarsi negativo e la prova NON conforme.
METALLI Anche i metalli sono oggetto di limitazione, con il nuovo regolamento si passa da 9 metalli limitati (alluminio, bario, cobalto, rame, ferro, litio, manganese, zinco e nichel) a 19. I metalli aggiunti sono:
Ed alcuni lantanidi, la cui somma non deve superare 0,05 mg/Kg:
AMMINE AROMATICHE PRIMARIE (PAA) Il regolamento (UE) n.10/2011 stabiliva che non dovevano essere rilasciate PAA, fatta eccezione per quelle figuranti nella tabella 1 dell’Allegato, e che la somma delle stesse non dovesse superare 0,01 mg/Kg. Con il nuovo regolamento, il limite per ciascuna ammina, così come elencate nell’Allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), è ora stabilito a 0,002 mg/Kg. Per quanto riguarda le PAA non elencate all’allegato XVII per le quali nell’allegato I del regolamento (UE) n.10/2011 non è indicato alcun limite di migrazione specifica, la somma di tali PAA non deve superare 0,01 mg/kg nel prodotto o simulante alimentare. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’: COSA CAMBIA PER I MOCA IN PLASTICA?* Nelle fasi intermedie della catena di fornitura, all’interno della DoC, è obbligatorio inserire le informazioni riguardanti l’identificazione e la quantità delle sostanze presenti nel materiale intermedio la cui genotossicità non sia stata esclusa, derivanti da un uso intenzionale durante una fase di fabbricazione e potenzialmente presenti in quantità tali da poter prevedibilmente dare luogo a una migrazione dal materiale finito superiore a 0,00015 mg/Kg di prodotto o simulante alimentare. STUDIO PRANOVI Contatta studio Pranovi per scoprire in quanti modi possiamo aiutarti nel redigere e controllare la manualistica. ![]() ![]() |
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