23/12/2011 - Detrazione fiscale dei dispositivi medici
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 253 del 30 settembre 2009, ha precisato che sono detraibili tutti i prodotti e i dispositivi sanitari che rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivi medici del Ministero della salute.
Per esempio:
- lenti oftalmiche e relative montature;
- occhiali per presbiopia;
- apparecchi acustici;
- cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
- siringhe;
- termometri;
- apparecchi per aerosol;
- apparecchi per la misurazione della pressione;
- dispositivi per la misurazione della glicemia;
- pannoloni per incontinenza;
- prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);
- ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..);
- lenti a contatto;
- soluzioni per lenti a contatto;
- prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);
- materassi ortopedici e materassi antidecubito;
- contenitori campioni (urine, feci);
- test di gravidanza;
- test di ovulazione;
- test menopausa;
- strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, dei trigliceridi o del colesterolo;
Per poter detrarre la spesa sostenuta per l'acquisto di un dispositivo medico:
- “dallo scontrino o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- il contribuente;deve essere in grado di comprovare che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla dicitura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE;.
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